come sappiamo il Governo, preso atto dell’evolversi della situazione di emergenza determinata da COVID-19 (Coronavirus) e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità ha adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.
Appare evidente dunque che tale situazione abbia un impatto rilevante anche per i rapporti di lavoro.
Ricordiamo a questo proposito che il datore di lavoro ha il dovere, ai sensi dell’articolo 2087 c.c. di tutelare l’integrità fisica del lavoratore oltre alle responsabilità previste dal D.Lgs. n.81/2008, a partire dalla prevenzione dall’esposizione a rischi dei lavoratori, in particolar modo a coloro i quali hanno contatti con il pubblico come ad es. camerieri, commesse, impiegati, o lavoratori inviati in trasferta.
Pertanto si consiglia di:
- controllate se nel Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) è stato valutato il rischio da contatto con il pubblico o la lavorazione che è destinata al pubblico, valutando un eventuale adeguamento dello stesso;
- informare il personale delle procedure necessarie per ridurre il rischio di contagio;
- dotarsi di “amuchina” o prodotti similari nei locali adibiti a spogliatoi e di accesso al pubblico;
- valutare se occorre integrare i dispositivi di protezione individuale prevedendo la consegna di guanti e mascherine.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede la possibilità di utilizzo del lavoro agile – smart working, in deroga alle disposizioni previste dall’articolo 19 della legge n. 81/2017, stabilendo in particolare che nelle zone considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionali e locali, l’utilizzo dello smart working sia possibile in maniera automatica e senza necessità di previsione nei contratti collettivi.
Forniamo di seguito un decalogo sulla gestione delle assenze dal lavoro per Coronavirus fornite dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
E’ finalmente possibile richiedere il certificato di regolarità fiscale o DURF salva appalti.
E’ stato infatti pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2020 n. 54730 per ottenere la certificazione dei requisiti che consentono l’esclusione dalla nuova disciplina fiscale introdotta per prevenire l’esternalizzazione irregolare dall’articolo 4 del decreto fiscale 2020 (D.L. n.124/2019).La certificazione assume una grande importanza per tutti i soggetti coinvolti nella filiera degli affidamenti di opere e servizi in quanto consente di chiedere la disapplicazione del penalizzante e farraginoso meccanismo introdotto con decorrenza 1° gennaio 2020.
Ambito di applicazione
E’ utile ricordare che la disciplina prevede nuovi adempimenti e diverse modalità di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi che debbono essere versati separatamente per ogni affidamento di opera o servizio e senza possibilità di compensazione di eventuali crediti.
La nuova disciplina si applica per i soggetti che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- affidamento ad imprese del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
- svolti presso le sedi di attività del committente;
- con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (tali condizioni debbono sussistere congiuntamente).
Vi aspettiamo all’appuntamento col Forum sulle novità fiscali e del lavoro 2020 organizzato per i Clienti dello Studio
F24, cambiano le regole: compensazione dei crediti solo tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate
Gentili Clienti, l’articolo 3, del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre n. 157/2019 – Collegato alla Legge di Bilancio 2020, modifica le procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 (deleghe di pagamento di imposte e contributi) che contengono crediti da utilizzare in compensazione.
In sintesi: in caso di crediti,occorre necessariamente utilizzare, direttamente o indirettamente, i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.