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Videosorveglianza e controlli a distanza dei lavoratori

A conferma della delicatezza dell'utilizzo delle telecamere sui luoghi di lavoro è ancora intervenuto l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n.2572 del 14 aprile scorso (clicca qui).
 
Il documento ha fornito precise indicazioni alle imprese in merito alle richieste delle autorizzazioni, previste dallo statuto dei lavoratori (articolo 4 legge 300/1970), ribadendo che quando vi siano in forza lavoratori, possono essere effettuate esclusivamente per esigenze organizzative, produttive, sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio.
 
L'Ispettorato nazionale del lavoro evidenzia inoltre che l’iter ordinario per l’utilizzo degli impianti audiovisivi sarebbe quello dell’accordo sindacale con le rappresentanze se presenti e solo in caso di loro assenza o di mancato accordo ricorrere alla richiesta di autorizzazione. A tal proposito, l’organo di vigilanza fa presente che in tale momento il datore di lavoro dovrà rilevare tali circostanze.
 
Qualora venissero accertati utilizzi in difformità di tali indicazioni, per il datore di lavoro inadempiente, comporterebbero conseguenze sia di natura amministrativa che in alcuni casi anche di rilevanza penale se in violazione delle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel d. lgs n.196/2003 (privacy).
 
Pertanto, ove fosse necessaria l’installazione di impianti di videosorveglianza ed altri strumenti di controllo, è necessario sempre stipulare i relativi accordi sindacali o, in mancanza di rappresentanze sindacali o di accordo, richiedere le autorizzazioni previste in ossequio alla disciplina vigente.
 
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