Di seguito, ed in allegato, una sintesi delle principali misure di regolarizzazione.
Lo Studio fornisce consulenza gratuita per l’approfondimento delle misure introdotte dal legislatore.
Per eventuali richieste di analisi di singole situazioni debitorie, è possibile richiedere un preventivo con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista.
Definizione agevolata |
Commento |
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni |
I contribuenti che non hanno proceduto al versamento delle imposte in sede di dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP, ritenute fiscali relative agli anni 2019, 2020, 2021 dovranno pagare le somme originariamente dovute, gli interessi eversando una sanzione ridottissima pari ad 1/18.mo del minimo previsto e gli interessi. Il versamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’Agenzia delle entrate, anche ratealmente in 20 rate trimestrali con applicazione degli interessi. La definizione agevolata è applicabile alle comunicazioni i cui termini di pagamento non siano ancora scaduti al 1° gennaio 2023 nonché a quelle recapitate successivamente.
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Regolarizzazione delle irregolarità formali |
Entro il 31 marzo 2023 è possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, IVA IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022. Per perfezionare la definizione è necessario: · versare 200 euro per ogni periodo d’imposta, da pagare in due rate di pari importo rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024; · procedere alla rimozione delle irregolarità od omissioni. |
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie |
Le irregolarità diverse da quelle formali, relative a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, relative alle dichiarazioni validamente presentate per gli anni fino all’anno 2021, possono essere regolarizzate con il pagamento di una sanzione ridottissima pari ad 1/18.mo del minimo e degli interessi. Il versamento deve essere effettuato in otto rate trimestrali a partire dal 31 marzo 2023 con applicazione degli interessi. Anche in questo caso è necessario procedere altresì alla rimozione dell’irregolarità o omissione. |
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento |
È possibile procedere alla definizione agevolata dei seguenti atti emessi dall’Agenzia delle entrate non impugnati e ancora impugnabili notificati fino dal 31/3/2023: · Accertamenti con adesione; · Avvisi di accertamento; · Avvisi di rettifica e di liquidazione; · Atti di recupero di credito d’imposta. La definizione si perfeziona mediante il pagamento delle imposte dovute degli interessi, e l’applicazione di una sanzione ridottissima pari ad 1/18 del minimo. Il versamento deve avvenire in 20 rate trimestrali con applicazione degli interessi. È altresì possibile procedere alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale scaduti al 1°gennaion 2023. In tal caso è necessario procedere al versamento entro il 31/3/2023 di quanto originariamente dovuto, eventualmente in 20 rate trimestrali. |
Definizione agevolata delle controversie tributarie |
Le liti fiscali pendenti presso le Corti di giustizia tributaria possono essere sanate mediante il pagamento di una somma calcolata sul valore controversia senza l’applicazione di sanzioni. La riduzione è differente a seconda del grado in cui si trova la controversia e della eventuale soccombenza in caso di controversie già decise e non passate in giudicato. La domanda ed il pagamento scadono il 30 giugno 2023. Se la somma dovuta supera 1.000 euro è possibile il pagamento in 20 rate trimestrali con applicazione degli interessi. |
Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 |
Sono annullati,alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro relativi a singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Salve diverse disposizioni dei singoli enti creditori, i carichi a ruolo affidati agli agenti della riscossione dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora mentre non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti. Nel caso di carichi relativi alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, lo stralcio opera solo sugli interessi; è inoltre dovuto il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione. Fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti potenzialmente oggetto di stralcio. |
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 |
I carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti in maniera agevolata versando le somme senza interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive ed aggi, compresi quelli oggetto di dilazione relativi a rate non ancora pagate, nonché quelli oggetto di precedenti domande di definizione agevolate su cui si è prodotta decadenza. La definizione deve essere richiesta telematicamente entro il 30 aprile 2023. A seguito della domanda, entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori nell’area riservata del sito internet l’ammontare complessivo delle somme dovute. Il pagamento va effettuato: · entro il 31 luglio 2023 pagamento in unica soluzione; · in 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% 31/7 e 30/11/2023 restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In tal caso, sono dovuti gli interessi di dilazione. Il pagamento può avvenire: · mediante domiciliazione sul conto corrente; · mediante moduli di pagamento precompilati inviati predisposti dall’agente della riscossione; · presso gli sportelli dell’agente della riscossione. A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata: · sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; · sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; · non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; · non possono essere avviate nuove procedure esecutive; · non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; · il debitore non è considerato inadempiente ai fini fiscali per le somme iscritte a ruolo oggetto di definizione agevolata; · è possibile il rilascio del DURC per i debiti oggetto di definizione agevolata; · alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate; · il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; · In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni la definizione non produce effetti. |