E’ finalmente possibile richiedere il certificato di regolarità fiscale o DURF salva appalti.
E’ stato infatti pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2020 n. 54730 per ottenere la certificazione dei requisiti che consentono l’esclusione dalla nuova disciplina fiscale introdotta per prevenire l’esternalizzazione irregolare dall’articolo 4 del decreto fiscale 2020 (D.L. n.124/2019).La certificazione assume una grande importanza per tutti i soggetti coinvolti nella filiera degli affidamenti di opere e servizi in quanto consente di chiedere la disapplicazione del penalizzante e farraginoso meccanismo introdotto con decorrenza 1° gennaio 2020.
Ambito di applicazione
E’ utile ricordare che la disciplina prevede nuovi adempimenti e diverse modalità di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi che debbono essere versati separatamente per ogni affidamento di opera o servizio e senza possibilità di compensazione di eventuali crediti.
La nuova disciplina si applica per i soggetti che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- affidamento ad imprese del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
- svolti presso le sedi di attività del committente;
- con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (tali condizioni debbono sussistere congiuntamente).
Nuovi adempimenti
In tali ipotesi, infatti, i committenti debbono richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che a loro volta sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali trattenute sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti ed a coloro che percepiscono redditi a questi assimilati.Le ritenute fiscali soggette a tale obbligo sono quelle trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.Per consentire le predette verifiche il versamento delle ritenute deve essere effettuato con F24 separati senza possibilità di compensare crediti ed inoltre.Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza, i versamenti debbono trasmessi al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice assieme ad un elenco dei lavoratori, per il riscontro tra ritenute trattenute ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera o del servizio e versamento effettuato.
N.B. L’istituto della compensazioneè escluso anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Obblighi del committente e sanzioni
Il committente, in caso di mancata ottemperanza degli obblighi da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o delle imprese subappaltatrici, nonché qualora risultasse l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.
Se l’inadempimento perdura per 90 giorni, il committente ha altresì l’onere di farne comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale dello stesso committente.
Nel caso d’inottemperanza del committente è prevista una sanzione nei suoi confronti pari a quella irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento.
Anche per il pagamento di tale sanzione è esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.
Vantaggi del DURF
L’articolata disciplina appena analizzata è possibile evitarla chiedendo al committente l’esclusione in quanto si possiedono i requisiti per ottenere il certificato di regolarità fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.I requisiti per il rilascio, rilevati alla fine del mese precedente, sono i seguenti:
- essere in attività da almeno tre anni;
- regolarità con gli obblighi dichiarativi;
- versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni presentante nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio;
- assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione potrà essere richiesta presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed ha validità di quattro mesi.