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PROROGATA AL 30 GIUGNO LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

PROROGATA AL 30 GIUGNO LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di pagamento delle somme dovute all’agente della riscossione. La moratoria si applica anche ai pignoramenti presso terzi ed alle verifiche che la pubblica amministrazione deve effettuare prima del pagamento di somme.

Vediamo in dettaglio le ultime modifiche introdotte dal decreto legge n. 73/21 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 maggio scorso.

VERSAMENTI DOVUTI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Rimangono sospesi fino al 30 giugno 2021 i termini di pagamento delle somme dovute all’agente della riscossione in relazione ad entrate tributarie e non tributarie.

Ai sensi dell’articolo 68 del d.l. n. 18/2020 i versamenti oggetto di sospensione debbano essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, di conseguenza il pagamento delle somme potrà avvenire entro il 2 agosto 2021 (il 31 luglio 2021 cade di sabato).

L’ambito di applicazione della sospensione riguarda:

  • cartelle emesse dagli agenti della riscossione;
  • ​avvisi emessi ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Si tratta delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e degli avvisi di addebito della riscossione notificati dall’INPS;
  • ​atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Si tratta degli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, par. 1, lett. a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e della connessa IVA all’importazione;
  • ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
  • ​atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La sospensione si applica anche alle scadenze delle rate relative alle dilazioni in corso.

Non si procede comunque al rimborso di somme che fossero state versate dai contribuenti nel periodo di sospensione.

Come si può notare, non è prevista alcuna dilazione delle somme dovute nel periodo di sospensione per cui i debitori si troveranno a dover effettuare i versamenti con scadenza nell’arco temporale interessato dalla moratoria in un’unica soluzione.

In questo caso è opportuno che i contribuenti valutino la possibilità di procedere alla richiesta di una dilazione delle somme dovute anche al fine di evitare le procedure di recupero che potrebbero essere disposto dall’agente della riscossione.

A questo proposito, l’Agenzia Entrate Riscossione ha confermato che anche nel corso del periodo di sospensione saranno trattate normalmente le istanze di rateizzazione presentate dai contribuenti.

SOSPENSIONE DI NUOVE NOTIFICHE
Sempre fino al 30 giugno rimangono sospese le attività di notifica di nuovi atti relativi alla riscossione nonché le procedure cautelari ed esecutive.

Pertanto, l’agente non notificherà nuove cartelle di pagamento ne procederà, ad esempio, ad effettuare fermi amministrativi su autoveicoli o iscrizioni ipotecarie.

L’agente della riscossione potrà riprendere la notifica delle cartelle nonché ad avviare procedure cautelari o esecutive sin dal giorno successivo e quindi dal 1° luglio 2021.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Viene prorogata la sospensione sempre al 30 giugno 2021 dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni.

L’articolo 9 del d.l. n. 73/2021 modifica, infatti, il termine di cui all’articolo 152, comma 1, del del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 disponendo per l’appunto la sospensione fino al 30 giugno 2021 degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (cioè coloro a cui province e comuni abbiano affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi delle loro entrate), prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

L’impatto principale di tale differimento riguarda l’obbligo di accantonamento gravante sul datore di lavoro ovvero sull’ente previdenziale in presenza di un pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione e soggetti equiparati, disposto ai sensi dell’articolo 72-bis del d.p.r. n. 602/1973, con i limiti del successivo articolo 72-ter.

Si tratta come è noto degli obblighi del terzo pignorato che, normalmente, deve trattenere somme al debitore dell’agente della riscossione e degli altri soggetti a cui debbono essere destinate le somme trattenute.

Fino al 30 giugno 2021, le somme che normalmente avrebbero dovuto essere accantonate nel periodo di sospensione, non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato e rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

La sospensione interessa particolarmente i datori di lavoro che operano i pignoramenti su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché gli enti previdenziali per le trattenute sulle pensioni e trattamenti assimilati, relative a somme da distrarre a favore dell’agente della riscossione.

Sulle somme corrisposte dal 1° luglio 2021, riprenderanno gli obblighi di operare le trattenute normalmente nei limiti previsti dall’articolo 72-ter del d.p.r. n. 602/1973.

PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La sospensione al 30 giugno 2021 si applica anche alle verifiche che le pubbliche amministrazioni debbono effettuare ai sensi dell’articolo 48-bis del d.p.r. n. 602/1973 prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo di un importo superiore a cinquemila euro.

In particolare, laddove il beneficiario del pagamento della pubblica amministrazione fosse inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro, le pubbliche amministrazioni (cfr. art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) non possono procedere al pagamento e debbono effettuare una segnalazione all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme dovute.

La sospensione al 30 giugno 2021 opera in quanto l’articolo 153 del d.l. n. 34/2020 prevede che nel periodo di sospensione i dell’articolo 152 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del d.p.r. n. 602/1973.

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