E’ stato approvato in G.U lo scorso 8 giugno il Decreto Legge n.79 riguardante le misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori.
Il c.d. “assegno “ponte” è volto a rendere immediatamente operativa la misura, dal prossimo 1° luglio al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari ad oggi esclusi dal beneficio in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti per l’assegno unico ovvero autonomi e disoccupati che hanno finito la NASpI, incapienti e inattivi.
Da 1° gennaio 2022 l’assegno unico sarà esteso universalmente.
Ma cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
La legge n.46 dell’1 aprile 2021, ha introdotto l’assegno unico, tale prestazione “universale” prevede un beneficio economico destinato a tutti i nuclei familiari con figli a carico al fine di incentivare la natalità, supportare la genitorialità e promuovere l’occupazione femminile.
Invero, non si tratta di una misura sempre aggiuntiva a quelle già esistenti in quanto a regime è previsto che debba sostituire gli assegni per il nucleo familiare, le detrazioni IRPEF per figli a carico ed altre prestazioni già previste con analoghe finalità per cui avrà un effetto sostitutivo di numerose altre prestazioni già esistenti.
Destinatari :
Per ottenere l’assegno ponte il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione europea; ovvero essere cittadino di uno Stato non UE in possesso del permesso di soggiorno;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato nel territorio dello Stato con figli a carico fino al compimento della maggiore età;
- non aver diritto alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare.
Il recente intervento del consiglio dei ministri prevede 2 novità:
- la spettanza dell’assegno ponte, per il primo periodo, ai nuclei familiari composti da lavoratori autonomi e disoccupati, con ISEE fino a 50 mila euro, che non percepiscono l’assegno familiare. L’importo del contributo varia da un minimo di 30 euro ad un massimo di 217,80, in relazione all’ISEE, per ogni figlio, con una maggiorazione del 30% dal 3° figlio in poi e di 50 euro per ogni figlio disabile;
- per i dipendenti, che ricevono già gli assegni familiari, è prevista una maggiorazione dell’importo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 pari a:
– 37.5 euro per ciascun figlio in favore di nuclei familiari fino a due figli;
– 55 euro per ciascun figlio in favore di nuclei familiari di almeno tre figli.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito ed è prevista la piena cumulabilità con la fruizione del reddito di cittadinanza.
Caratteristiche:
L’assegno, come previsto dalla legge, dal 1° gennaio 2022 andrà a sostituire tutte le misure ad oggi riconosciute quali:
- assegni per il nucleo familiare;
- le detrazioni irpef per figli a carico;
- bonus bebè;
- incentivi alla natalità e all’adozione.
Il contributo, a “regime”,verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età. E’ prevista una soglia fino a 21 anni, su richiesta, al fine di favorire l’autonomia dei figli.
L’assegno unico sarà modulato, con una quota ulteriore e variabile, sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE) tenendo conto anche dell’età dei figli. Sarà ripartito in pari misura tra i genitori, diversamente al genitore affidatario.
Modalità di erogazione:
Le domande per la richiesta dell’assegno unico temporaneo e per gli assegni per il nucleo familiare dovranno essere presentate telematicamente all’INPS.
L’assegno ponte sarà erogato come liquidazione mensile di una somma di denaro mediante accredito su IBAN o mediante bonifico domiciliato.
Tempi:
Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda all’INPS.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, è possibile chiedere le somme arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Studio Buscema e Associati