Gentili Clienti,
lo scorso venerdì 17 settembre vi avevamo anticipato sulla nostra pagina facebook https://www.facebook.com/265016876880777/ , l’approvazione del decreto-legge sull’utilizzo del certificato verde – cd. Green pass,in ambito lavorativo.
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, (clicca qui) il provvedimento da ieri è entrato in vigore, anche se gli effetti più importanti sul fronte delle misure di accesso al lavoro per i lavoratori muniti di green pass, saranno obbligatorie dal 15 ottobre 2021.
Rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi, il decreto pubblicato nella GU poche differenze, quelle principali sono: in caso di assenza del green pass il lavoratore è considerato assente senza diritto alla retribuzione; equiparazione dei lavoratori pubblici e privati.
Il decreto prevede che il Green pass è considerato uno strumento di prevenzione per la diffusione del contagio in ambito lavorativo, coerentemente ne impone l’obbligo per l’esecuzione della prestazione lavorativa ma più in generale nei luoghi di lavoro.
Ma proviamo a fornire qualche indicazione in più:
- Lavoratori e green pass:
Il Green Pass sarà indispensabile, dal 15/10/2021 fino al 31/12/2021,data finale dello stato emergenziale, per chiunque svolga un’attività lavorativa; rientrano nel campo di applicazione i lavoratori dipendenti delle aziende pubbliche e private (compresi anche i lavoratori domestici, es. colf, badanti, baby sitter) nonché coloro che svolgano attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Sono esclusi esclusivamente coloro che risultano esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
- Verifiche:
Il controllo del green pass dovrà essere effettuato dal datore di lavoro o dai soggetti nominati e incaricati al controllo, al momento di ingresso in azienda e/o a campione. Nel caso di lavoratori ed altri soggetti che accedono nei luoghi di lavoro e che risultino contrattualmente legati ad altri soggetti (es. dipendenti dell’appaltatore), i soggetti tenuti al controllo sono anche questi ultimi.
- Personale non in possesso del green pass:
I lavoratori non in possesso di green pass dal 15 ottobre 2021 non potranno accedere nel luogo di lavoro fino al momento in cui ne saranno dotati; comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. La loro assenza verrà considerata ingiustificata e quindi senza diritto alla retribuzione o altro trattamento economico.
Per i datori di lavoro che occupano meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza,in mancanza della certificazione verde, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore con possibilità di stipulare un contratto di sostituzione di durata non superiore a 10 giorni, rinnovabili per ulteriori 10, fino al 31/12/2021.
Per tutti i lavoratori, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, l’assenza non assumerà rilevanza ai fini disciplinari ed il lavoratore conserverà il posto di lavoro non potendosi adottare nei suoi confronti provvedimenti espulsivi per mancanza della certificazione.
- Sanzioni per i lavoratori:
Sono previste sanzioni da 600 euro a 1.500 euro per i lavoratori che dovessero accedere nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti. Inoltre, potranno essere adottate le sanzioni disciplinari secondo le regole applicabili nel caso di specie.
Il datore di lavoro che non verifica i certificati dei dipendenti è punito con sanzione da 400 a 1.000 euro.
- Organizzazione delle verifiche da parte del datore di lavoro:
Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro debbono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
Studio Buscema e Associati