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Covid-19: il rapporto tra vaccinazione, green pass e attività lavorativa

Covid-19: il rapporto tra vaccinazione, green pass e attività lavorativa

Tra i dubbi che stanno assillando i datori di lavoro, in primo piano c’è il rapporto tra vaccinazione, green pass e attività lavorativa.

Si tratta di una questione su cui non ci sono chiare soluzioni rinvenibili nella disciplina vigente in quanto il legislatore non ha adeguatamente regolato puntualmente la materia.

Come è noto, infatti, allo stato non è previsto un obbligo vaccinale generalizzato.

Gli interventi del legislatore hanno riguardato finora talvolta alcuni settori (sanità e istruzione) ovvero, nel caso del cd. green pass, sono state introdotte misure per la generalità dei cittadini per alcune attività, spostamenti, partecipazione ad eventi, ecc., ma senza specifici obblighi per i lavoratori.

Novità sono comunque in arrivo, alcune delle quali sono state inserite in un decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 settembre scorso, in corso di pubblicazione nella gazzetta ufficiale (vedi più avanti).

Ad incidere sulle scelte da intraprendere, si incrociano peraltro diritti costituzionalmente garantiti (libertà, salute, lavoro, istruzione, privacy, solo per citare quelli principali) ed interessi talvolta confliggenti tra i diversi soggetti coinvolti.

I datori di lavoro, dunque, sono chiamati a gestire le diverse situazioni contingenti, sempre più ricorrenti, provenienti soprattutto: dagli appaltatori presso cui viene svolta l’attività, dalla clientela e dagli stessi lavoratori.

Occorre quindi un’attenta valutazione delle singole realtà e situazioni attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti coinvolti.

Senza entrare su aspetti che incidono sulla sfera personale di ciascuno, ci limitiamo ai profili che possono riguardare dalla gestione del rapporto di lavoro, ricordando che, dalle scelte adottate o omesse, possono derivare responsabilità patrimoniali e, nei casi più gravi, anche penali, oltre a possibili sanzioni.

Riteniamo utile, pertanto, fare un riepilogo della situazione fornendo alcune indicazioni operative e consigli su come procedere per poter gestire i rapporti di lavoro questa fase della pandemia.

IL SETTORE SANITARIO
Nel settore sanitario, come peraltro già anticipato con una nostra precedente informativa, l’articolo 4 del d.l. 44/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’art. 1, co. 2, legge 43/2006 che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costituisce quindi requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Pertanto, in assenza della vaccinazione e nell’impossibilità di adibire i lavoratori anche a mansioni diverse ovvero di ricorso al lavoro agile, il rapporto di lavoro rimane sospeso.

AMBITO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO
L’art. 1, comma 6, del d.l. 111/2021, ha introdotto l’obbligo d’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario.

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario (comprese le istituzioni di alta formazione collegate alle università), nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19, salvo che si tratti di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il mancato rispetto di tale obbligo è considerato assenza ingiustificata ed a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

RAPPORTI DI LAVORO, OBBLIGO VACCINALE E GREEN PASS NELLE ALTRE IPOTESI
Come si può notare, entrambe le discipline circoscrivono il perimetro applicativo ai soli casi previsti dal legislatore negli ambiti sanitario, scolastico e universitario e riguardano il personale individuato dalla norma.

Di conseguenza, allo stato, non appare desumibile un analogo obbligo per gli altri lavoratori che operano all’interno delle medesime strutture.

Appare evidente, quindi, quanto sia delicata la questione sia per il datore di lavoro direttamente interessato, sia per i terzi nelle quali i lavoratori, benché dipendenti di terzi, prestano la loro attività.

Entrambi i soggetti, infatti, sono chiamati ad un’attenta valutazione sulla gestione di tali situazione e valutare le azioni utili o comunque necessarie per farvi fronte.

Analoga questione paradossale riguarda l’obbligo del green pass per l’accesso in determinati esercizi commerciali, nei mezzi di trasporto, piscine, eventi pubblici e comunque nei diversi casi previsti che non coinvolge i lavoratori interessati alle medesime attività coinvolte dalla certificazione verde.

Il caso di scuola è quella del settore della ristorazione in cui, a fronte della previsione che consente il consumo al tavolo, al chiuso, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di converso non si rinviene analogo obbligo per i lavoratori del medesimo esercizio.

Tuttavia, proprio su questi aspetti, sono previste le novità del decreto-legge a cui si è fatto cenno, approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 settembre scorso CLICCA QUI.

La finalità ti tale ultimo intervento dell’esecutivo è quella di prevedere per i lavoratori le stesse regole fissate per coloro che debbono accedere nei medesimi luoghi (es. lavoratori di ristoranti, delle mense e delle imprese di pulizia che prestano attività nelle strutture sanitarie e nelle scuole, per citarne alcuni).

SICUREZZA SUL LAVORO E VACCINAZIONE
Oltre ai casi evidenziati in precedenza, per la generalità dei lavoratori non possono passare in secondo piano i riflessi che la situazione pandemica può determinare sul piano della loro tutela e quindi della sicurezza sul lavoro, e gli strumenti di tutela, anche sanitari, costantemente disponibili.

Come è noto, nel corso dell’emergenza epidemiologica, a partire dal mese di marzo 2020, sono stati sottoscritti dalle associazioni datoriali e dai sindacati dei lavoratori sottoscritti su invito del Governo specifici protocolli(vedasi nostre precedenti comunicazioni) che i datori di lavoro debbono osservare per il contrasto ed il contenimento del virus (da ultimo quello del 6 aprile 2021 CLICCA QUI).

A tal fine, la disciplina in materia obbliga il datore di lavoro ad adottare ogni misura idonea a prevenire i rischi per il lavoratore con una valutazione costante di quali possano essere le misure più adatte nell’ottica della prevenzione dei rischi.

L’articolo 2087 c.c., infatti, prevede che nell’esercizio dell’impresa il datore di lavoro deve adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Sotto il profilo della responsabilità del datore di lavoro, tale norma è stata oggetto di intervento del legislatore che ha specificato come ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, e negli altri protocolli e linee guida (cfr. Art. 29-bis l. 40/2020).

Tuttavia, occorre ricordare che la tutela del lavoratore, così come l’evoluzione del virus e delle misure per farvi fronte, sono in continuo aggiornamento con conseguenti riflessi sul piano anche della sicurezza del lavoro di cui occorre tenere conto.

Altro aspetto da considerare è che il SARSCoV-2 è stato classificato come agente patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3) ai sensi dell’art. 267, D.lgs. n. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, cioè della categoria che “Comprende microrganismi patogeni che possono causare malattie nell’uomo e costituire un serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi nella comunità ma, di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.

Le valutazioni pertanto risultano particolarmente articolate, delicate e complesse debbono tenere conto delle singole realtà lavorative, dalle situazioni soggettive dei lavoratori, nonché delle più recenti evoluzioni degli standard di sicurezza.

E’ dunque necessario il coinvolgimento dei soggetti che si occupano della sicurezza sul lavoro in azienda (RSPP, medico, rappresentante dei lavoratori) poter poter gestire le diverse situazione che si possono presentare ed assumere le conseguenti determinazioni.

Per ogni approfondimento lo Studio rimane a disposizione al numero 0961-360046 o invare una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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