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Contratti di appalto, reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta

Contratti di appalto, reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta

Dopo le novità del Decreto Dignità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019 fornisce le indicazioni per i controlli.

La ratio della norma reintrodotta di recente è quella di rafforzare il contrasto  ai numerosi fenomeni di utilizzo illecito di manodopera che negli ultimi tempi hanno calamitato l’attenzione degli organi di controllo. E’ ormai diffuso infatti, da parte di alcuni operatori del mercato del lavoro, proporre, per la gestione dell’attività lavorativa,  il ricorso al contratto di appalto promettendo miracolose riduzioni del  costo del lavoro.

Va ricordato a tal proposito che il contratto d’appalto è genuino e considerato valido se rispetta le condizioni previste dall’articolo 1655 c.c. ovvero  organizzazione dei mezzi necessari autonomia e  gestione  a proprio rischio dell’attività. In mancanza di questi elementi siamo in presenza quindi di comportamenti antigiuridici.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare 3, ha ribadito importanti indicazioni in linea peraltro con precedenti documenti di prassi.

In particolare evidenzia che “il ricorso ad un appalto illecito – e quindi alla somministrazione di lavoro in assenza dei requisiti di legge – già costituisce, di per sé, elemento sintomatico di una finalità fraudolenta, che il Legislatore ha inteso individuare nella elusione di“norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

Ottenere effettivi risparmi sul costo del lavoro mediante l’utilizzo illecito dell’appalto o della  somministrazione, “risulta sufficiente a dimostrare quell’idoneità dell’azione antigiuridica che disvela l’intento fraudolento”.

Alla luce di tali principi, il reato di somministrazione fraudolenta si manifesta in tutti i casi in cui si eludono norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore ottenendo risparmi sul costo del lavoro.

Ricorda ancora l’Ispettorato che tale reato si verifica anche al di fuori dell’appalto illecito mediante il diffuso comportamento di licenziare il lavoratore e successivamente riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione.

Nel caso di accertato utilizzo fraudolento della somministrazione l’Ispettorato contesterà, in aggiunta alle sanzioni amministrative già previste dall’articolo 18 del D.Lgs 276/2003, la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Infine adotterà la prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore per tutta la durata del contratto.

Per quanto riguarda il periodo di applicazione della nuova norma, l’Ispettorato ha chiarito che la sanzione verrà irrogata  solo a partire dal 12 agosto 2018, anche se la condotta era iniziata prima di tale data. Per il periodo precedente al 12 agosto 2018, resta invece ferma l’applicazione in via esclusiva delle sanzioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

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