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Misure per lo svolgimento dell’attività durante il Coronavirus

Misure per lo svolgimento dell’attività durante il Coronavirus

Diverse attività economiche stanno proseguendo l’attività in quanto non sospese dal D.P.C.M. 10 aprile 2020; altre, progressivamente, riprenderanno dopo il 3 maggio, se non addirittura anche prima.

Peraltro – non sappiamo per quanto tempo – anche in futuro le attività dovranno continuare ad essere svolte tenendo conto che occorrerà convivere con il virus Covid-19.

E’ utile dunque ricordare quali sono le misure attualmente previste nello svolgimento dell’attività economica, per la tutela degli ambienti di lavoro e dei lavoratori, contenute in particolare nel D.P.C.M. 10 aprile 2020.

INGRESSO NEI LOCALI COMMERCIALI

Le attività aperte al pubblico debbono prevedere:

• accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

• deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

• l’ingresso deve avvenire in modo dilazionato;

• occorre impedire di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni

• mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

• garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;

• garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;

• ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;

• utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative

• laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;

• uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;

• Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano per i lavoratori i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Tale accordo prevede:

• informazioni da fornire a tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi;

• modalità di accesso alla sede di lavoro con controlli all’ingresso dell’azienda;

• pulizia e sanificazione in azienda;

• precauzioni igieniche personali, in particolare per le mani;

• dispositivi di protezione individuale. Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;

• Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…) prevedendo, tra l’altro, un contingentamento una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, sanificare e pulire i locali;

• Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi);

• Limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;

• Si potrà procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. Va assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

• previsto l’utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, dei periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;

• Sospensione e annullamento di tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale);

• Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori a scaglioni;

• Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;

• Gestione di un caso sintomatico.

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L’azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rls.

Ricordiamo che il D.P.C.M. 10 aprile 2020 resterà in vigore fino al prossimo 3 maggio, anche se verosimilmente tali indicazioni verranno confermate anche dai successivi provvedimenti.

AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

L’articolo 64 del D.L. n. 18/2020, modificato dall’articolo 30 del D.L. n. 23/2020, ha previsto un credito d’imposta del 50% sulle spese sostenute dalle imprese e liberi professionisti di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, fino a un massimo di 20 mila euro.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2020 ha chiarito che tra le spese ammesse alle agevolazioni rientrano, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, barriere e pannelli protettivi, i detergenti mani e i disinfettanti.

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