Diverse attività economiche stanno proseguendo l’attività in quanto non sospese dal D.P.C.M. 10 aprile 2020; altre, progressivamente, riprenderanno dopo il 3 maggio, se non addirittura anche prima.
Peraltro – non sappiamo per quanto tempo – anche in futuro le attività dovranno continuare ad essere svolte tenendo conto che occorrerà convivere con il virus Covid-19.
E’ utile dunque ricordare quali sono le misure attualmente previste nello svolgimento dell’attività economica, per la tutela degli ambienti di lavoro e dei lavoratori, contenute in particolare nel D.P.C.M. 10 aprile 2020.
INGRESSO NEI LOCALI COMMERCIALI
Le attività aperte al pubblico debbono prevedere:
• accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
• deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
• l’ingresso deve avvenire in modo dilazionato;
• occorre impedire di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni
• mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
• garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
• garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
• ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
• utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative
• laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
• uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
• Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano per i lavoratori i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Tale accordo prevede:
• informazioni da fornire a tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi;
• modalità di accesso alla sede di lavoro con controlli all’ingresso dell’azienda;
• pulizia e sanificazione in azienda;
• precauzioni igieniche personali, in particolare per le mani;
• dispositivi di protezione individuale. Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
• Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…) prevedendo, tra l’altro, un contingentamento una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, sanificare e pulire i locali;
• Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi);
• Limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
• Si potrà procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. Va assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• previsto l’utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, dei periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
• Sospensione e annullamento di tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale);
• Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori a scaglioni;
• Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
• Gestione di un caso sintomatico.
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L’azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rls.
Ricordiamo che il D.P.C.M. 10 aprile 2020 resterà in vigore fino al prossimo 3 maggio, anche se verosimilmente tali indicazioni verranno confermate anche dai successivi provvedimenti.
AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
L’articolo 64 del D.L. n. 18/2020, modificato dall’articolo 30 del D.L. n. 23/2020, ha previsto un credito d’imposta del 50% sulle spese sostenute dalle imprese e liberi professionisti di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, fino a un massimo di 20 mila euro.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2020 ha chiarito che tra le spese ammesse alle agevolazioni rientrano, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, barriere e pannelli protettivi, i detergenti mani e i disinfettanti.
Studio Buscema e Associati