Gentili Clienti,
vi scriviamo per aggiornarvi sulla situazione degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga, assegno ordinario) dopo gli ultimi provvedimenti emanati.
A tal proposito, si è in attesa del cd. Decreto Agosto, ampiamente annunciato ma che ancora non è stato adottato dal Consiglio dei Ministri.
Tuttavia, è necessario procedere con l’elaborazione delle buste paga del mese di luglio ed agli adempimenti connessi e conseguenti.
Pertanto, al fine di poter dar corso alla predisposizione delle buste paga di luglio, è necessario che ci vengano comunicate entro il prossimo 6 agosto le presenze.
A tal fine ricordiamo che è possibile utilizzare l’istituto delle ferie e dei permessi che, in periodi ante-pandemia, si sarebbero dovuti utilizzare entro giugno 2020 (a seguito di sospensione, è previsto un corrispondente rinvio di tali termini).
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Dopo il D.L. n. 34/2020 – cd. Decreto Rilancio, convertito in legge circa il 17 luglio scorso, che ha previsto ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto 2020 e dopo la pubblicazione in GU del D.L. n.52/2020 che ha previsto l’anticipazione delle 4 settimane rispetto all’iniziale data di fruizione dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, allo stato non ci sono provvedimenti legislativi che prevedano ulteriori periodi di cassa integrazione con causale COVID-19.
Circola peraltro una bozza del c.d.”decreto agosto“, che dovrebbe introdurre ulteriori settimane di cassa integrazione.
Da quanto si apprende anche dagli organi specializzati di informazione, il provvedimento dovrebbe prevedere per i datori di lavoro che nel corso del 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi legati all’emergenza COVID-19 ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali da utilizzare nel periodo compreso tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020. Le 18 settimane azzerano quelle esistenti al 13 luglio.
Le 18 settimane dovrebbero essere divise in due blocchi:
- prime 9 settimane “libere”;
- ulteriori 9 settimane “condizionate”.
Pare che i datori di lavoro che vorranno accedere alle ulteriori 9 settimane (condizionate) dovranno versare un contributo addizionale calcolato sulla diminuzione del fatturato comparando i primi 6 mesi del 2020 con lo stesso semestre del 2019.
Il contributo sarà probabilmente determinato nella misura del:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i datori di lavoro che hanno avuto un calo del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
- nessun contributo addizionale sarà invece dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
Di seguito una breve tabella riepilogativa.
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CONTROLLI SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E’ doveroso segnalare che, come peraltro già anticipato con precedenti comunicazioni, l’Ispettorato del Lavoro e gli organi competenti hanno da tempo attivato controlli al fine di verificare eventuali abusi nell’utilizzo degli ammortizzatori ed è prevista un’intensificazione per prevenire l’utilizzo illecito di risorse pubbliche.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
A seguito dell’evoluzione del quadro normativo, ricordiamo che tale periodo non consente comunque di gestire eventuali esuberi di personale in quanto fino al 17 agosto 2020, ma sempre dalle bozze del Decreto Agosto, a fronte di un allungamento della cassa integrazione ci sarà un corrispondente differimento del divieto di licenziamento per motivi economici (probabilmente 31 dicembre 2020).
PROROGA SCADENZA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E DI APPRENDISTATO
In ultimo, come stabilito dell’art. 93 comma 1- bis della Legge n. 77/2020, di conversione del Decreto Rilancio, l’utilizzo di ulteriori settimane di cassa integrazione si riverbera sulla scadenza dei contratti a termine e sull’apprendistato.
La scadenza dei predetti contratti infatti, si intende prorogata di diritto in relazione al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, al fine di evitare che la loro durata iniziale risulti di fatto più breve per cause non imputabili al lavoratore.
BUSTE PAGA DI LUGLIO NOVITA’ IRPEF
Con l’occasione ricordiamo che con le paghe del mese di luglio 2020 scatterà il nuovo “bonus”, o taglio al cuneo fiscale, previsto DL n.3/2020 che sostituirà il c.d. bonus Renzi.
Per effetto di tale disposizione i lavoratori dipendenti vedranno aumentare la loro busta paga per un importo variabile sino a 100€ al mese.
Dal 1° luglio infatti è previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo (art.1 del DL n.3/2020) che non concorre alla formazione del reddito per i redditi non superiori a 28.000 euro, mentre è prevista una detrazione fiscale a decrescere (art.2 del DL n.3/2020), in funzione al reddito, in presenza di redditi compresi tra i 28.000 ed i 40.000 euro.
Come accadeva per il bonus Renzi resteranno esclusi gli incapienti.
Sempre nel mese di luglio, ci saranno le liquidazioni dei 730 dei lavoratori nonché i nuovi importi degli assegni al nucleo familiare dei lavoratori che hanno fatto richiesta all’INPS (le domande precedenti sono scadute il 30 giugno 2020).
Ad ogni modo, lo Studio rimane a disposizione per ogni approfondimento.
Studio Buscema e Associati