E’ stato pubblicato il 27 gennaio scorso il decreto legge n. 2/2022 che contiene ristori a favore delle attività maggiormente colpite dai provvedimenti di prevenzione alla diffusione del virus oltre ad alcune novità in materia fiscali e del lavoro.
Tra le novità, si segnalano anche la stretta sui bonus per lavori edili (es. ristrutturazione, superbonus, facciate) che potranno essere ceduti una sola volta; agevolazioni alle assunzioni nel settore del turismo e pubblici esercizi; credito d’imposta sui canoni di locazione per le imprese turistiche e ricettive.
ediamo in sintesi le principali misure previste.
MISURE A FAVORE DI ALCUNI SETTORI PRODUTTIVI
SALE DA BALLO DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI
Per tali attività, chiuse dal 25/12/2021 a seguito del D.L. 221/2021 sono previste:
- il rifinanziamento del fondo Sostegni Bis;
- la sospensione dei versamenti.
Il rifinanziamento riguarda il fondo per favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive di prevenzione e di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Occorrerà attendere il decreto attuativo che fisserà modalità, tempi e misura del contributo.
La seconda misura riguarda la sospensione:
- dei termini relativi ai versamenti delle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati nel mese di gennaio 2022;
- i termini dei versamenti IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022;
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022.
ATTIVITA’ COMMERCIALI
Sono previsti contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in prevalenza le seguenti attività identificate attraverso i codici ATECO:
- 4719 commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati;
- 30 commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- 43 commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati;
- 5 commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
- 6 commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;
- 71 commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;
- 72 commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
- 75 commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
- 76 commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- 77 commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati;
- 78 commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati;
- 79 commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi;
- 82 commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature;
- 89 commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;
- 99 altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.
Il contributo va richiesto al MISE in via telematica entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del MISE
Requisiti:
- Ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019;
- riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Alla data di presentazione della domanda le imprese devono:
- avere sede legale od operativa in Italia;
- essere regolarmente costituite, e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività destinatarie delle agevolazioni;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dal TF;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive art. 9, co. 2, lett. d), del d.lgs. 231/2001.
Dopo la chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze le risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400 mila;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 500 mila e fino a 1 milione;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione e fino a 2 milione.
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente il contributo verrà proporzionalmente ridotto.
ALTRI SETTORI
Sono stati rifinanziati i fondi già previsti dal D.L. n. 41/2021 e dal D.L. n. 73/2021 per l’erogazione di contributi a favore dei seguenti settori:
- Organizzazione di matrimoni, compleanni e cerimonie (codice ATECO 96.09.05);
- Ristorazione (codice ATECO 5610);
- Servizi di ristorazione, catering (codice ATECO 5621);
- Bar e simili senza cucina (codice ATECO5630);
- Piscine (codice ATECO 93112);
- parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
E’ altresì previsto il rifinanziamento del credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis del D.L. n. 34/2020 destinato alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività̀ identificate dai CODICI ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72, calcolato sull’incremento delle giacenze rispetto alla media degli anni precedenti, anche alle imprese.
INCENTIVO ALLE ASSUNZIONI NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLA RISTORAZIONE
E’ previsto l’esonero contributivo totale dei contributi INPS nel caso di assunzioni a tempo determinato o stagionale di durata fino a 3 mesi effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 da parte delle aziende del settore del turismo, compresi ristoranti, bar, pasticcerie ed altri settori identificati dalla circolare INPS n. 94/2020.
Nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato nel medesimo primo trimestre 2022, l’agevolazione spetta per sei mesi dalla modifica contrattuale.
CREDITO D’IMPOSTA SULLE LOCAZIONI
Per le aziende del settore turistico-ricettivo è previsto nuovamente il credito d’imposta sui canoni di locazione pagati per ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è pari al 60% del canone di locazione dell’immobile o al 30% nel caso di contratti a prestazioni complesse o fitto d’azienda comprensivo d’immobile.
CESSIONE BONUS FISCALI
Viene limitata la possibilità di cessione dei crediti d’imposta ai sensi dell’art. 121 e 122 del d.l. n. 34/2020.
La disposizione riguarda, a titolo esemplificativo, il superbonus 110%, sismabonus, ristrutturazione 50%, ecobonus, ecc., e prevede che i crediti possono essere ceduti una sola volta senza facoltà di successiva cessione.
In precedenza, invece, i crediti d’imposta poteva essere ceduti più di una volta.
E’ prevista una salvaguardia per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni previste (sconto in fattura o cessione del credito).
CASSA INTEGRAZIONE
Non è stata prorogata la cassa integrazione COVID19 scaduta il 31 dicembre 2021.
Per i datori di lavoro dei settori di seguito indicati è stata solamente prevista, limitatamente al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022, la possibilità di richiedere i trattamenti d’integrazione salariale ordinariamente previsti dal D. Lgs. n. 148/2015 senza corresponsione del contributo addizionale.
Tuttavia, la mancata proroga della CIG COVID19 comporta la necessità di seguire le procedure ordinarie e quindi coinvolgere anticipatamente e nei tempi normalmente previsti le organizzazioni sindacali e presentare le relazioni tecniche previste dalla disciplina vigente.
I settori per i quali non è dovuto il contributo addizionale sono i seguenti:
Turismo:
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5); Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0); Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30); Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1); Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21); Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20).
Attività ricreative:
- Discoteche, sale da ballo nightclub e simili (codici ateco 93.29.1); Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9).
Altre attività:
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09);
- Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30);
- Gestioni di funicolari, skilift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01);
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90);
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codici ateco 52.22.09);
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00);
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);
- Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);
- Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05).
Studio Buscema e Associati