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FERIE E PERMESSI

FERIE E PERMESSI

Come ogni anno riteniamo utile ricordare che il datore di lavoro ha l’obbigo di consentire ai lavoratori il godimento dei periodi di ferie e permessi spettanti.

Il mese di giugno è il periodo in cui i datori di lavoro si trovano a fare i conti con i residui di ferie non godute dai lavoratori, ai quali si aggiungono in molti casi anche quelli relativi ai permessi non goduti, maturati nell’anno precedente.

Pertanto, il datore di lavoro dovrà valutare l’opportunità/necessità di consentire la fruizione dei residui spettanti.

Riepiloghiamo il quadro della disciplina che regola la materia.

FERIE:
A tal fine, riepiloghiamo le disposizioni per il godimento delle ferie ai sensi del D.Lgs. n.66/2003.

Il periodo di ferie minimo è di quattro settimane (i singoli contratti possono però stabilire una durata maggiore).

Due settimane debbono essere fruite nell’anno di riferimento. Quelle residue entro i diciotto mesi successivi (esempio quelle del 2019 entro il 30 giugno 2021).

E’ chiaro che questa particolare disposizione rischia di far perdere di vista, se non gestite adeguatamente, l’effettivo godimento della quota obbligatoria minima di ferie.

Pertanto, entro fine giugno, scadrà il termine di fruizione delle ferie residue maturate nel 2019.

Segnaliamo che il mancato godimento delle ferie non può essere sostituito da una indennità economica ed è sanzionato dalle autorità competenti (Ispettorato del Lavoro).

PERMESSI:
Entro il 30 giugno, occorrerà far godere ai lavoratori i permessi del 2019 non goduti.

Ricordiamo che, a differenza delle ferie l’eventuale mancato godimento dei permessi, può essere sostituito da una indennità sostitutiva da corrispondere ai lavoratori. L’eventuale mancata corresponsione di tale indennità comporta il diritto del lavoratore a richiedere l’importo spettante maggiorato dei relativi interessi oltre al rischio di sanzioni da parte dell’INPS ed INAIL per il mancato versamento dei contributi previdenziali.

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