Gentili Clienti,
negli ultimi giorni molte testate giornalistiche e media hanno preannunciato la probabile apertura dal 18 maggio di ulteriori attività, ampliando la platea di quelle che erano state già indicate nello scorso DPCM 26 aprile 2020 in vigore fino al 17 maggio.
Il Governo, in vista dell’adozione del nuovo decreto, ha incontrato le Regioni per discutere le condizioni con cui dare il via libera alle riaperture nel rispetto sempre delle linee guida che verranno impartite da Palazzo Chigi.
Nelle scorse settimane, attraverso le nostre circolari e in ultimo con la videoconferenza a voi dedicata, abbiamo fornito nel dettaglio le indicazioni e regole previste per lo svolgimento delle attività durante l’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e rimarcare la necessità di osservare le misure previste dal decreto e più in generale dalle disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro.
L’apertura dell’attività è infatti subordinata al rispetto rigoroso dei protocolli contenuti nei vari allegati del DPCM 26 aprile 2020 ed all’adeguamento della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda i protocolli previsti dal DPCM 26 aprile 2020, occorre tenere conto di:
Oggetto | Allegato al DPCM |
Misure igienico sanitarie | Allegato 4 |
Misure per gli esercizi commerciali | Allegato 5 |
Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione COVID-19 negli ambienti di lavoro | Allegato 6 |
Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione COVID-19 nei cantieri | Allegato 7 |
Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica | Allegato 8 |
Consigliamo la lettura dei predetti documenti attraverso il link seguente: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf
Accanto a tali misure, invece, citiamo alcuni degli adempimenti previsti in materia di aggiornamento delle misure previste in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n . 81/2008):
- aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) tenendo conto dei rischi di natura biologica da virus Covid19;
- coinvolgere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- coinvolgere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- coinvolgere il medico competente per quanto concerne la sorveglianza sanitaria.
Ricordiamo che in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza, qualora venga rilevata l’inosservanza delle norme sopra citate, saranno irrogate oltre alle sanzioni pecuniarie la sospensione dell’attività medesima.
A tal proposito, l’Ispettorato Nazionale del lavoro con la nota diffusa il 20 aprile, ha reso disponibile la check list dei controlli che effettuerà sul territorio assieme agli altri organi di pubblica sicurezza https://www.ebinter.it/ebinter-site/wp-content/uploads/2020/04/Nota-INL-con-allegati.pdf
Evidenziamo altresì che il contagio da virus COVID-19 in ambiente di lavoro o in itinere, viene considerato ai sensi dell’art. 42 del D.L. n. 18/2020 infortunio sul lavoro con le conseguenze che da ciò possono derivarne; non ultima, la responsabilità del datore di lavoro.
Aggiungiamo altresì che l’INAIL in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss) ed in linea con quanto riportato nel protocollo condiviso tra le parti sociali dello scorso 24 aprile, ha realizzato alcuni documenti tecnici di rimodulazione delle misure contenitive del contagio in alcuni settori specifici.
In particolare, sono stati diffusi i seguenti documenti:
- settore della ristorazione;
- settore degli stabilimenti balneari;
- settore servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici.
I suddetti documenti li trovati attraverso il seguente link:
- https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tec-ipotesi-rimod-misure-cont-ristoraz-covid-2.pdf
- https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tencico-att-ricr-balenzione-spiaggia-covid-2.pdf
- https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-doc-tecn-ipotesi-rimod-parrucchieri-trat-estetici.pdf
In definitiva pertanto, diventa fondamentale coniugare l’esigenza di svolgere l’attività con il rispetto della sicurezza.
Il rispetto della disciplina, a tal fine, oltre che a coprire da eventuali provvedimenti della pubblica autorità (sanzioni o sospensione), è importante per tutelare il datore di lavoro da possibili azioni risarcitorie o conseguenza anche di natura penale in caso di contagio.
Ad ogni modo lo studio, che come sapete ha sin dall’inizio puntato sull’informazione dei clienti, rimane a disposizione per ogni approfondimento e per eventuali consulenze specifiche.
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