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Emergenza COVID-19 e rapporti di lavoro

Emergenza COVID-19 e rapporti di lavoro

Gentili Clienti,

facendo seguito alla newsletter dei giorni scorsi, vi forniamo alcuni aggiornamenti.

Valutato il livello di allerta epidemiologica da COVID-19 e al progressivo contagio nel nostro Paese, la Regione Calabria ha emanato un’ordinanza in data 27 febbraio al fine di prevenire e gestire l’emergenza recependo le indicazioni fornite dal Governo.
 
L’ordinanza fornisce dettagliatamente, fornendo appositi allegati, le misure di informazione e protezione da adottare per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.
 
 Di seguito il link:   https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?16935
 
Fermo restando a quanto previsto dal D.L. n.6/2020 e dei successivi provvedimenti attuativi, qualora i dipendenti provengano da una delle aree del contagio, o abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti:
  • a comunicare al datore di lavoro tale circostanza ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n.81/2008;
  • informare l’Autorità sanitaria competente per la salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

Appare evidente dunque, pur senza allarmismo, che tale situazione abbia un impatto rilevante anche per i rapporti di lavoro.

Il Governo richiede impegno da parte di ogni soggetto ritenendo opportuno interventi a favore delle imprese e dei lavoratori.

Si suggerisce altresì di fornire informazione a tutti coloro che transitino nei luoghi aziendali dei comportamenti da seguire procedendo all’affissione del materiale fornito dalla Regione Calabria e dalle autorità competenti.

Al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità della prestazione lavorativa, i datori di lavoro nell’esercizio dei loro poteri e nelle zone considerate a rischio, possono quindi privilegiare modalità flessibili di svolgimento della stessa, così come indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio che prevede la possibilità di utilizzo del lavoro agile – smart working – in deroga alle disposizioni previste dall’articolo 19 della legge n. 81/2017.

Tali modalità di lavoro, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Per gli altri datori di lavoro, invece, saranno necessari appositi accordi tra le parti.

Per quanto concerne i riflessi relativi alle eventuali assenze dei lavoratori, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito le seguenti indicazioni:

1. Quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva: è l’ipotesi di un lavoratore sottoposto a trattamento sanitario in quanto ha avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva. In tal caso, l’assenza del lavoratore è assumibile secondo la disciplina della malattia. Sarà dunque cura del lavoratore trasmettere il relativo certificato medico attestante il suo status.

2. Quarantena volontaria, se giustificata da l’ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico: lavoratori che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio che tuttavia sono conseguenti a misure stabilite comunque dalle pubbliche autorità per contenere la diffusione del virus. E’ previsto come nel caso di quarantena obbligatoria, l’ utilizzo dell’istituto della malattia avendo cura di trasmettere la relativa attestazione.

3. Assenza autodeterminata : Se non ricorrono motivi e presupposti clinici e normativi, l’assenza del lavoratore per timore del contagio, non può trovare nessuna giustificazione. L’assenza per timore farebbe considerare il lavoratore assente ingiustificato e a rischio di conseguenti provvedimenti disciplinari.

Si evidenzia che a tutt’oggi non sono stati ancora previste disposizioni normative volte a favorire l’accesso a strumenti di sostegno al reddito atte a fronteggiare le  diverse conseguenze per imprese e lavoratori (es. ammortizzatori sociali).

Sarà nostra cura fornirvi ulteriori novità che dovessero giungere, nel frattempo rimaniamo a disposizione per eventuali esigenze che dovessero essere necessarie o comunque utili ai Clienti dello studio.Per ogni ulteriore informazione contattare lo studio al numero 0961-360046 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

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