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DPCM 22 marzo 2020: la lista delle attività che non si devono fermare.

DPCM 22 marzo 2020: la lista delle attività che non si devono fermare.

Ieri è stato pubblicato il D.P.C.M. 22 marzo 2020, un nuovo decreto con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha elencato le attività che possono continuare a proseguire l’attività.

Quelle escluse dovranno essere sospese dal 26 marzo al 3 aprile 2020.

Il provvedimento, nel determinare l’elenco dei settori ritenuti indispensabili e che possono rimanere aperti (v. allegato 1 al decreto), conferma anche la continuità delle attività di prima necessità nonché delle attività commerciali al dettaglio individuate con il DPCM dello scorso 11 marzo, mantenendo le condizioni di sicurezza previste dall’Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo.

Inoltre il decreto stabilisce che le attività produttive soggette sospensione possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 del citato D.P.C.M. 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci,tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici,di prodotti agricoli e alimentari e altre attività indicate analiticamente nella tabella allegata.

Potete consultare l’elenco delle attività che possono continuare ad esercitare ai seguenti link:

Vi suggeriamo di verificare attentamente quando disposto dal D.P.C.M. 22 marzo 2020.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

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