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DECRETO SOSTEGNI, UNA SINTESI SULLE PRINCIPALI MISURE FISCALI E DEL LAVORO

DECRETO SOSTEGNI, UNA SINTESI SULLE PRINCIPALI MISURE FISCALI E DEL LAVORO

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il Decreto Sostegni prevede la concessione di un contributo a fondo perduto che, per grandi linee, conferma quello dei provvedimenti precedenti.

Tra le novità, l’allargamento della platea dei beneficiari: vengono inseriti per la prima volta anche i professionisti e la possibilità di scegliere in alternativa al contributo in denaro un credito d’imposta da utilizzare in compensazione (tale scelta dovrà essere effettuata al momento della trasmissione dell’istanza telematica di richiesta).

I beneficiari sono dunque: le imprese, incluse quelle del settore agricolo, gli enti non commerciali ed i professionisti.

Vediamo in sintesi le condizioni di accesso:

1) aver conseguito ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’esercizio 2019;

2) l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Il contributo è determinato applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 la seguente percentuale:

Ricavi e compensi Misura del contributo
non superiori a 100.000 euro 60%
superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro 50%
superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro 40%
superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro 30%
superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro 20%

Il contributo viene comunque riconosciuto nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società; l’ammontare massimo è fissato in 150.000 euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Nel caso in cui non verrà registrato il calo del fatturato previsto, sarà comunque riconosciuto l’importo minimo.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno cessato partita IVA alla data di entrata in vigore del decreto ed a coloro che hanno aperto partita IVA dopo la data di entrata in vigore del decreto Sostegni.

La richiesta del contributo va effettuata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura da approvare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’invio della domanda potrà avvenire a cura del contribuente, se dotato di credenziali proprie di accesso, ovvero per il tramite di un intermediario abilitato, se delegato al servizio del cassetto fiscale.

Il contributo a fondo perduto non concorre ne alla formazione del reddito che della base imponibile IRAP.

AGENZIA RISCOSSIONE

E’ prevista una nuova proroga dei versamenti e l’annullamento carichi presso l’Agente della riscossione.

Di seguito le principali novità:

  • Sospesi fino al 30 aprile 2021 i termini di pagamento delle cartelle di pagamento. Il versamento potrà avvenire entro il mese successivo e quindi entro il 31 maggio 2021;
  • Rinviati i termini di pagamento delle rate relative a rottamazione e saldo e stralcio. In particolare, per essere in regola con i pagamenti occorrerà che le somme in scadenza nel 2020 siano versate entro il 31 luglio 2021; mentre quelle in scadenza nel 2021 dovranno essere pagate entro il 30 novembre 2021;
  • Cancellazione delle cartelle di pagamento di importo residuo fino a 5.000 € per ogni ruolo (quota capitale + sanzioni + interessi), relativi ai carichi affidati all’ente dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’azzeramento dei debiti riguarda le persone fisiche che nel 2019 hanno dichiarato un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a 30.000 euro nonché i soggetti diversi delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI

E’ possibile la definizione agevolata degli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA fino al periodo d’imposta 2019.

Ciò consentirà al contribuente non in regola con i versamenti, di rateizzare gli importi dovuti senza l’applicazione delle sanzioni per il ritardato pagamento.

La definizione agevolata spetta ai titolari di partita iva che hanno subito una perdita di fatturato di almeno il 30% del volume di affari del 2020 rispetto al quello del 2019.

Sara direttamente l’Agenzia delle Entrate ad inviare tramite pec o posta raccomandata al contribuente la proposta di definizione agevolata.

Il pagamento delle somme dovute decurtate delle sanzioni verrà nelle consuete modalità di pagamento degli avvisi bonari, ovvero:

  1. fino a 5.000 euro, le somme potranno essere rateizzate fino ad un massimo di 8 rate trimestrali;
  2. oltre 5.000 euro, le somme potranno essere rateizzate fino ad un massimo di 20 rate trimestrali.

In caso di mancato o ritardato pagamento in tutto o in parte il contribuente la definizione verrà considerata decaduta.

 

CASSA INTEGRAZIONE COVID

Sono previsti nuovi periodi d’integrazione salariale che rimangono gratuiti,  cioè senza il pagamento di alcun contributo addizionale.

Novità cassa integrazione COVID19:

  • CIGO, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
  • assegno ordinario e cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
  • CISOA, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per l’accesso è necessario presentare le domande entro il mese successivo a quello d’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Si allungano i termini in cui è vietato procedere ai licenziamenti economici.

Il divieto opera:

  • fino al 30 giugno 2021 ai datori di lavoro soggetti alla cassa integrazione ordinaria;
  • dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 per gli altri datori di lavoro.

Sono esclusi i lavoratori già impiegati nell’appalto se riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto.

Il divieto non opera per i licenziamenti:

  • motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa anche a seguito di liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
  • intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

E’ possibile il rinnovo o la proroga dei contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, nei limiti di durata massima complessiva di 24 mesi, anche in assenza delle condizioni normalmente previste.

Sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già intervenuti.

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