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DECRETO LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE

DECRETO LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE

E’ stato pubblicato nell’edizione straordinaria della GU dell’8 aprile scorso, il D.L. n. 23/2020 – Cd. Decreto Liquidità.

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

Si tratta di un provvedimento che le misure previste, si pone l’obbiettivo di ristabilire la liquidità aziendale per via della mancanza di fatturato derivante da lLockdown.

In sostanza la manovra da 400 mld consiste nell’erogazione di garanzia di stato sui prestiti bancari, il fine è di velocizzare e ampliare l’accesso al credito per  PMI.

In particolare due sono le manovre stabilite;

  1. Per i finanziamenti di 25.000,00 euro le banche potranno erogare finanziamenti senza alcuna valutazione di merito creditizio e con garanzia al 100%, la procedura sarà semplificata e il tasso è agevolato;
  2. Per importi superiore invece cambia, difatti il prestito bancario viene garantito al 90% dal Fondo di Garanzia. In questo caso il finanziamento non dovrà superare il 25% del fatturato oppure il doppio del costo del  La garanzia potrà arrivare al 100% se il beneficiario è assistito daGaranzie private come i Confidi. Il tasso di interesse dovrà essere inferiori ai normali tassi normalmente applicati.

Il prestito dovrà essere restituito per intero ed entro 6 anni, iniziando a pagare la prima rata dopo due anni dall’erogazione.

Vengono stabilite altre condizioni al fine di ottenere il prestito garantito, in particolare colui che riceve il prestito deve garantire il livello occupazionale preesistente sottoscrivendo un apposito accordo sindacale.

La procedura di richiesta del finanziamento avviene in prima battuta attraverso una normale richiesta di apertura di linea di credito verso la propria banca, la quale studierà la pratica in relazione dell’ammontare del prestito e se l’importo supera 25.000,00 controllare che l’impresa non si trovi in stato di default preesistente. Superato lo step iniziale, la banca provvede a comunicare a SaceSpa oppure al Fondo di Garanzia i dati de beneficiario la quale valuterà la domanda, e successivamente la Banca eroga il finanziamento.

SOSPENSIONE DELLE SCADENZE

E’ prevista e una nuova sospensione con tredifferenti regimi per i gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, sulla base delle seguenti condizioni soggettive:

  1. soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33%nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  2. soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta
  3. altri soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019senza comparazione di fatturato, compensi o corrispettivi.

Per tali soggetti sono sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

  1. alle ritenute alla fonte di lavoro dipendente ed assimilato di cui agli articoli 23, 24, del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. all’imposta sul valore aggiunto;
  3. dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti aventi diritto sono confermate comunque le sospensioni già previste fino al 30 aprile dal D.L. n. 18/2020 già comunicatevi, relative ad alcuni settori, tra i quali segnaliamo:

  • imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio, tour operator;
  • gestori d’impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • gestori di servizi di trasporto merci;

Nonché fino al 31 maggio per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione.

Nel primo caso, i versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Nel secondo caso, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

In definitiva:

  • le sospensioni previste dal nuovo D.L. n. 23/2020 si applicano a tutti i contribuenti ma richiedono le condizioni indicate in precedenza;
  • le sospensioni previste dal precedente D.L. n . 23/2020 si aggiungono a quelle di cui al punto precedente e non richiedono alcuna riduzione di fatturato.

Per ogni chiarimento, contattare lo studio.

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