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Appalti e subappalti: dal 1° novembre operativo il DURC di Congruità

Appalti e subappalti: dal 1° novembre operativo il DURC di Congruità

Dal 1° novembre 2021 partirà la verifica di congruità della manodopera impiegata negli appalti e subappalti, ulteriore requisito per il rilascio del DURC nel settore edile.

E’ questa la novità prevista dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, firmato lo scorso 25 giugno, in attuazione dell’accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa prevede il nuovo provvedimento.

Che cosa è

Il durc di congruità consiste nella verifica dell’incidenza del costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro per la manodopera impiegata nei lavori del settore edile, nel caso di appalti e subappalti, nell’ambito dei lavori pubblici e privati.

La verifica della congruità della manodopera impiegata avviene applicando indici di congruità

(vedi link https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Tabella-Indici-Congruita-2021.pdf) riferiti alle singole categorie di lavori .

Si tiene conto, a tal fine, anche dei lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione dei lavori.

Ambito di applicazione
Il settore coinvolto è il settore edile, comprese tutte quelle attività affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria.

Per i lavori privati, la verifica della congruità riguarderà solo le opere in cui il valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a € 70.000.

Tale limite deve essere verificato a monte del lavoro attraverso i dati dichiarati dall’impresa principale e non dai singoli appaltatori, subappaltatori e subaffidatari.

Modalità di verifica di congruità
La verifica ed il successivo rilascio della dichiarazione di congruità è di competenza della Cassa edile e di Edilcassa territorialmente competenti, che sono tenute a concederla entro 10 giorni dalla richiesta dell’impresa affidataria o del soggetto delegato, ovvero dal committente.

Per i lavori pubblici la conguità della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente in occasione della presentazione dell’ultimo SAL prima di procedere al saldo di fine lavori; mentre per i lavori privati la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. L’impresa affidataria, a tal fine, presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Indici di congruità
La verifica della congruità viene calcolata in sede di rilascio del DURC applicando degli indici riferiti alle singole categorie di lavoro riportate nella tabella predisposta dal Ministero.

In mancanza di congruità, la cassa edile/edilcassa evidenzierà in maniera dettagliata le difformità riscontrate invitando a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, mediante il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessario al raggiungimento della congruità entro 10 giorni (termine previsto per il rilascio dell’attestazione di congruità).

Se lo scostamento rispetto agli indici venga accertato in misura pari o inferire al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la cassa edile rilascerà l’attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Esiti della verifica
Decorso inutilmente il termine sopra indicato, l’esito della verifica sarà negativo e questo comporterà:

  • comunicazione degli importi a debito e cause di irregolarità;
  • iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI);
  • rilascio del durc on line negativo.

L’impresa non congrua ha la possibilità di dimostrare il raggiungimento della percentuale prevista esibendo idonea documentazione che attesti costi non registrati in cassa edile.

Il decreto, infine, demanda ad una apposita convenzione tra le Istituzioni coinvolte (INL, MLPS, INPS, INAIL, CNCE) per la definizione delle modalità di interscambio delle informazioni e la creazione di un’apposita banca dati condivisa per le verifiche di competenza.

Conclusioni
E’ fondamentale che le imprese del settore edile procedano con congruo anticipo alle ricadute che possano derivare dalle nuove regole viste le conseguenze previste in caso di mancata congruità.

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